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Il
Difensore Civico
è il garante dell’imparzialità e del buon andamento
della Pubblica Amministrazione comunale ( articolo 11 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali )
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L’opera
del Difensore Civico mira ad ottenere che
l’attività amministrativa sia conforme
all’ordinamento e ciò non solo nell’interesse del
cittadino, ma soprattutto nell’interesse e per il buon
andamento della stessa Pubblica Amministrazione. Con
l’istituzione del Difensore Civico non si è voluto
creare un nuovo organo di controllo, ma si è voluto
creare un organo del tutto nuovo, estraneo ed
assolutamente indipendente dagli organi esecutivi e dagli
apparati burocratici; un organo che raccogliesse le
doglianze e le denunzie dei cittadini, le valutasse in
assoluta autonomia e piena libertà di giudizio,
segnalando a chi di dovere ogni irregolarità riscontrata
ed esprimendo i motivi e le ragioni per cui le istanze dei
cittadini avrebbero dovuto essere accolte. Il Difensore
Civico non ha alcun potere coercitivo nei confronti
dell’Amministrazione Comunale, può solo chiedere di
riesaminare degli atti, va visto quindi come una forma di
collaborazione agli amministratori, una forma per così
dire di controllo preventivo di atti, consente nella
maggior parte dei casi al cittadino di verificare
l’esattezza del comportamento della Pubblica
Amministrazione dissuadendolo dal ricorso alla
magistratura amministrativa. Spesso inoltre viene
richiesto al Difensore Civico un intervento di mera
consulenza o più semplicemente di informazione. Accade
infatti non di rado che il cittadino non sappia a quale
ufficio o autorità rivolgersi o quali iniziative assumere
e così chiede assistenza al Difensore Civico.
L’art.
11 del T.U. delle legge sull’ordinamento degli enti
locali D.Lgs. 267/2000 consente ai comuni di prevedere
l’istituzione del Difensore Civico negli statuti
comunali, con compiti di garanzia dell’imparzialità e
del buon andamento della Pubblica Amministrazione
comunale.
L’art.
127 del T.U. prevede che i consiglieri comunali possano
richiedere che le deliberazioni sottoindicate vengano
sottoposte al controllo del Difensore Civico nei limiti
delle illegittimità denunziate:
-
appalti
e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia del rilievo comunitario.
-
dotazioni
organiche e relative variazioni
-
assunzioni
del personale.
L’art.15
della Legge 340/2000 attribuisce al cittadino, a fronte di
un diniego o di un differimento ad una propria istanza di
accesso agli atti, di rivolgersi al Difensore Civico per
la tutela dei propri diritti.
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Il
Difensore Civico opera nei confronti della
Comunità Montana e dei Comuni che si sono convenzionati
con la stessa che sono i seguenti:
Albino,
Aviatico, Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate,
Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga,Leffe, Nembro, Peia,
Pradalunga, Selvino, Villa di Serio.
Se il cittadino ritiene che un atto della Comunità
Montana o di un Comune convenzionato oppure una loro
omissione leda un proprio interesse può richiedere
l’intervento del Difensore Civico.
Non è necessario che il cittadino sia residente in un
Comune convenzionato, si deve invece avere riguardo
all’Amministrazione con la quale si ha un conflitto od
una incomprensione.
Ha diritto di rivolgersi al Difensore Civico anche un ente
, un’associazione o una società.
Il Difensore Civico non è competente per le vertenze che
riguardano Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle
sopraccitate.
La competenza del Difensore Civico si estende anche alle
Istituzioni, aziende, società partecipate ed enti
dipendenti, consorzi ai quali la Comunità Montana e i
Comuni convenzionati partecipano.
La competenza del Difensore Civico non si estende alle
controversie del cosiddetto Pubblico impiego.
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Il
Difensore Civico non è titolare di poteri
coercitivi nei confronti dell’Amministrazione locale e
quindi l’efficacia dei suoi interventi dipende soltanto
dalla collaborazione delle Amministrazioni e dei suoi
dirigenti.
Per quanto riguarda la competenza principale attribuitagli
dall’art.11 del T.U. il Difensore Civico, dopo aver
richiesto le informazioni necessarie per l’esame della
problematica sottoposta dal cittadino, potrà segnalare
alla Comunità Montana ed ai Comuni l’irregolarità
riscontrata avanzando le opportune proposte per risolvere
la controversia. Potrà inoltre segnalare i fatti che
danno luogo a responsabilità contabili alla Procura
Generale della Corte dei conti, fare rapporto
all’Autorità Giudiziaria circa i fatti di reato di cui
verrà a conoscenza, potrà esprimere il proprio parere al
cittadino che ha chiesto l’intervento.
Per quanto riguarda la competenza attribuitagli
dall’art. 127 del T.U. il Difensore Civico, se ritiene
che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione
all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo
invita ad eliminare i vizi riscontrati. Se l’ente non
ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia
se viene confermata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
In
ordine a quanto stabilito nell’art.15 della Legge
340/2000, che sostituisce il comma 4° dell’art.25 della
Legge 241/90,
in relazione al diritto di accesso il Difensore Civico, se
ritiene illegittimo il diniego od il differimento, lo
comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
dalla comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è
consentito.
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L’intervento
del Difensore Civico può essere attivato senza
particolari formalità. L’istanza può essere avanzata
per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di
riferimento del richiedente e
del procedimento amministrativo.
L’intervento
può essere richiesto verbalmente al Difensore Civico
recandosi presso la sede della Comunità Montana negli
orari di ricevimento al pubblico più avanti indicati.
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Gli orari di
ricevimento del Difensore Civico, a decorrere
dal 1° maggio 2007, sono i seguenti:
il 1° - 3° - 4° e 5°
Giovedì del mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00
presso la sede della
Comunità Montana Valle Seriana (Viale Libertà n. 21 -
Albino)
il 2° Giovedì del mese
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
presso l'Ufficio distaccato
di Gandino (Piazza V. Veneto n. 7 - Municipio di Gandino)
tutti i Lunedì dalle ore
15.00 alle ore 17.00
presso l'Ufficio distaccato
di Selvino (Corso Milano n. 19 - Municipio di Selvino)
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E’
stato nominato Difensore Civico con deliberazione
assembleare n. 4 del 29 marzo 2007 per il periodo 1 maggio
2007 - 30 aprile 2010 il signor Vallone Dott. Bruno nato a
Napoli il 05/12/1940. Laureatosi
in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Catania, ha esercitato la professione di
Segretario Comunale terminando la carriera quale
Segretario Generale e Direttore Generale della città di
Varedo (MI).
Ha svolto le funzioni di Direttore di diverse società a
partecipazione pubblica e di Case di riposo. Revisore
dei Conti. Attualmente pensionato.
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Relazioni annuali del Difensore Civico:
Breve relazione annuale -
Anno 2001

Breve relazione annuale -
Anno 2002

Breve relazione annuale -
Anno 2003

Breve relazione annuale -
Anno 2004

Breve relazione annuale -
Anno 2005

Breve relazione annuale -
Anno 2007

Breve relazione annuale -
Anno 2008

Breve relazione annuale -
Anno 2009

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