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DIFENSORE CIVICO

 

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Il Difensore Civico è il garante dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale ( articolo 11 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali )

 

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L’opera del Difensore Civico mira ad ottenere che l’attività amministrativa sia conforme all’ordinamento e ciò non solo nell’interesse del cittadino, ma soprattutto nell’interesse e per il buon andamento della stessa Pubblica Amministrazione. Con l’istituzione del Difensore Civico non si è voluto creare un nuovo organo di controllo, ma si è voluto creare un organo del tutto nuovo, estraneo ed assolutamente indipendente dagli organi esecutivi e dagli apparati burocratici; un organo che raccogliesse le doglianze e le denunzie dei cittadini, le valutasse in assoluta autonomia e piena libertà di giudizio, segnalando a chi di dovere ogni irregolarità riscontrata ed esprimendo i motivi e le ragioni per cui le istanze dei cittadini avrebbero dovuto essere accolte. Il Difensore Civico non ha alcun potere coercitivo nei confronti dell’Amministrazione Comunale, può solo chiedere di riesaminare degli atti, va visto quindi come una forma di collaborazione agli amministratori, una forma per così dire di controllo preventivo di atti, consente nella maggior parte dei casi al cittadino di verificare l’esattezza del comportamento della Pubblica Amministrazione dissuadendolo dal ricorso alla magistratura amministrativa. Spesso inoltre viene richiesto al Difensore Civico un intervento di mera consulenza o più semplicemente di informazione. Accade infatti non di rado che il cittadino non sappia a quale ufficio o autorità rivolgersi o quali iniziative assumere e così chiede assistenza al Difensore Civico.

L’art. 11 del T.U. delle legge sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000 consente ai comuni di prevedere l’istituzione del Difensore Civico negli statuti comunali, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale.

L’art. 127 del T.U. prevede che i consiglieri comunali possano richiedere che le deliberazioni sottoindicate vengano sottoposte al controllo del Difensore Civico nei limiti delle illegittimità denunziate:

  • appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia del rilievo comunitario.

  • dotazioni organiche e relative variazioni

  • assunzioni del personale.

 

L’art.15 della Legge 340/2000 attribuisce al cittadino, a fronte di un diniego o di un differimento ad una propria istanza di accesso agli atti, di rivolgersi al Difensore Civico per la tutela dei propri diritti.

 

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Il Difensore Civico opera nei confronti della Comunità Montana e dei Comuni che si sono convenzionati con la stessa che sono i seguenti:

Albino, Aviatico, Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga,Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Selvino, Villa di Serio. Se il cittadino ritiene che un atto della Comunità Montana o di un Comune convenzionato oppure una loro omissione leda un proprio interesse può richiedere l’intervento del Difensore Civico. Non è necessario che il cittadino sia residente in un Comune convenzionato, si deve invece avere riguardo all’Amministrazione con la quale si ha un conflitto od una incomprensione. Ha diritto di rivolgersi al Difensore Civico anche un ente , un’associazione o una società. Il Difensore Civico non è competente per le vertenze che riguardano Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle sopraccitate. La competenza del Difensore Civico si estende anche alle Istituzioni, aziende, società partecipate ed enti dipendenti, consorzi ai quali la Comunità Montana e i Comuni convenzionati partecipano. La competenza del Difensore Civico non si estende alle controversie del cosiddetto Pubblico impiego.

 

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Il Difensore Civico non è titolare di poteri coercitivi nei confronti dell’Amministrazione locale e quindi l’efficacia dei suoi interventi dipende soltanto dalla collaborazione delle Amministrazioni e dei suoi dirigenti. Per quanto riguarda la competenza principale attribuitagli dall’art.11 del T.U. il Difensore Civico, dopo aver richiesto le informazioni necessarie per l’esame della problematica sottoposta dal cittadino, potrà segnalare alla Comunità Montana ed ai Comuni l’irregolarità riscontrata avanzando le opportune proposte per risolvere la controversia. Potrà inoltre segnalare i fatti che danno luogo a responsabilità contabili alla Procura Generale della Corte dei conti, fare rapporto all’Autorità Giudiziaria circa i fatti di reato di cui verrà a conoscenza, potrà esprimere il proprio parere al cittadino che ha chiesto l’intervento. Per quanto riguarda la competenza attribuitagli dall’art. 127 del T.U. il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. Se l’ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In ordine a quanto stabilito nell’art.15 della Legge 340/2000, che sostituisce il comma 4° dell’art.25 della Legge  241/90, in relazione al diritto di accesso il Difensore Civico, se ritiene illegittimo il diniego od il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dalla comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito.

 

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L’intervento del Difensore Civico può essere attivato senza particolari formalità. L’istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento del richiedente e  del procedimento amministrativo.

L’intervento può essere richiesto verbalmente al Difensore Civico recandosi presso la sede della Comunità Montana negli orari di ricevimento al pubblico più avanti indicati.

 

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Gli orari di ricevimento del Difensore Civico, a decorrere dal 1° maggio 2007, sono i seguenti:

 

il 1° - 3° - 4° e 5° Giovedì del mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00

presso la sede della Comunità Montana Valle Seriana (Viale Libertà n. 21 - Albino)

 

il 2° Giovedì del mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00

presso l'Ufficio distaccato di Gandino (Piazza V. Veneto n. 7 - Municipio di Gandino)

 

tutti i Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

presso l'Ufficio distaccato di Selvino (Corso Milano n. 19 - Municipio di Selvino)

 

 

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E’ stato nominato Difensore Civico con deliberazione assembleare n. 4 del 29 marzo 2007 per il periodo 1 maggio 2007 - 30 aprile 2010 il signor Vallone Dott. Bruno nato a Napoli il 05/12/1940. Laureatosi in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Catania, ha esercitato la professione di Segretario Comunale terminando la carriera quale Segretario Generale e Direttore Generale della città di Varedo (MI). Ha svolto le funzioni di Direttore di diverse società a partecipazione pubblica e di Case di riposo. Revisore dei Conti. Attualmente pensionato.

 

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Relazioni annuali del Difensore Civico:

 

Breve relazione annuale - Anno 2001    

Breve relazione annuale - Anno 2002    

Breve relazione annuale - Anno 2003    

Breve relazione annuale - Anno 2004    

Breve relazione annuale - Anno 2005    

Breve relazione annuale - Anno 2007    

Breve relazione annuale - Anno 2008    

Breve relazione annuale - Anno 2009    

 

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